La convocazione dell’assemblea a mezzo mail ordinaria

Il tribunale di Sulmona, con sentenza del 3 dicembre 2020, conforme a quella del Tribunale di Roma del 29 gennaio 2019, ha stabilito che la convocazione dell’assemblea inviata solo con posta elettronica ordinaria rende annullabili le delibere in essa assunte.

Infatti solamente la PEC fornisce la garanzia e la sicurezza in ordine alla ricezione della convocazione medesima.

Per completezza si segnala Corte d’Appello Brescia Sez. III, 03/01/2019, secondo la quale la convocazione tramite e-mail ordinaria è legittima qualora sia stato lo stesso condominio a chiedere tale modalità di convocazione, non potendo poi lamentare quest’ultimo la mancata prova di ricevimento dell’e-mail.

L’amministratore, quindi, anche se il condominio lo richieda, si deve rifiutare di inviare la convocazione dell’assemblea con posta elettronica ordinaria e al condomino richiedente dovrà inviare una raccomandata.

È viziata anche la convocazione dell’assemblea spedita dalla PEC dell’amministratore alla mail ordinaria del condomino.

Con la legge n. 220 del 2012, che ha modificato l’art. 66, Disp,att.c.c., il legislatore ha voluto tipizzare le forme di comunicazione, limitandole a quelle che garantiscono la effettiva conoscibilità della convocazione stessa. La predetta forma di comunicazione non risulta contemplata dalla citata norma e, pertanto, deve ritenersi non regolare, in quanto inidonea a garantire la effettiva conoscenza della convocazione da parte del destinatario (Tribunale Genova Sez. III, 23/10/2014; Tribunale Roma, 21/05/2018)

Fonte: ANACI


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