Pulizia delle scale ed illuminazione: chi deve farsi carico dei costi?

La pulizia delle scale e la gestione dell’illuminazione condominiale è sempre un tema molto discusso e dibattuto fra i condomini.

Chi deve farsene carico e in quale proporzione? In questo articolo vedremo di fare un po’ di chiarezza in merito.

La sentenza più citata in merito riguarda la pronuncia n. 432 del 12/01/2007 della Cassazione, la quale afferma che:

Sulla base di tali premesse, non essendo possibile individuare un diverso criterio oggettivo di ripartizione delle spese e non potendosi, per le considerazioni svolte, riconoscere all’assemblea un potere discrezionale in tale materia, sussistono le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1124 cod. civ., data la identità di ratto.

Anche in tal caso, per quanto già detto, andrà applicato per intero il criterio della altezza di piano.

Tuttavia, in merito alla ripartizione della pulizia delle scale ed alla gestione dell’illuminazione, si sono pronunciati anche i seguenti tribunali:

Tribunale di Roma, sentenza n. 22395/2017:

Osserva il giudicante che è del tutto condivisibile la tesi prospettata da parte attrice, in quanto, in mancanza di apposite tabelle millesimali, va applicata per la ripartizione delle spese di pulizia delle scale e di quelle relative alla manutenzione dell’ascensore la disposizione di cui all’articolo 1124 codice civile nel testo novellato dalla riforma del 2012. È pertanto illegittima la delibera con cui venga approvata una ripartizione non conforme alla norma sopra citata ovvero alla diversa disposizione regolamentare.

Tribunale di Catania, sentenza n. 264/2018:

Le spese delle scale dell’edificio, per le quali il CTU ha applicato correttamente il criterio espresso dall’art 1124 c.c. (ripartizione delle spese in ragione della metà in base al valore dell’unità immobiliare e per l’altra metà in ragione dell’altezza delle unità immobiliari), va precisato che esse devono ricomprendere non solo le spese di pulizia e di illuminazione delle scale stesse, ma anche quelle relative alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo lo schema indicato dal CTU nelle tabelle B/1 e B/2; la giurisprudenza, infatti, dà per pacifico che le spese cui si riferisce la norma siano proprio quelle di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e ha chiarito che anche la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell’art.1124, il quale è espressione del principio generale posto dall’art.1123, comma 2, e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.

Qualora all’interno del condominio siano presenti anche dei negozi, infine, vi è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 971 del 24/01/2017, che decreta quanto segue:

Per quanto riguarda la spesa concernente la pulizia delle scale il criterio della relativa ripartizione adottato dall’assemblea con la delibera impugnata è proprio quello che, secondo lo stesso ricorrente, i condomini – con la delibera del 30 aprile 1993 – avevano deciso di applicare con riferimento all’articolo 1124 c.c. addebitando ai proprietari dei negozi “in proporzione ai millesimi la quota pari al 50% delle spese di pulizia”. Con la delibera impugnata la spesa strettamente relativa alla pulizia delle scale (pari a L. 2.800.000) è stata infatti ripartita tra i condomini per la metà per millesimi e per la restante metà per altezza dei piani.

Pertanto, come si può notare, le spese relative alla pulizia delle scale e la gestione dell’illuminazione devono ricadere sui condomini in base alle quote millesimali e proporzionalmente all’altezza dal suolo di ciascun appartamento, poiché anche da quest’ultima dipende un utilizzo maggiore di tali servizi.