Installazione dei pannelli fotovoltaici nelle parti comuni del condominio: tutto quello che bisogna sapere

È possibile installare i pannelli fotovoltaici nelle parti comuni del condominio senza l’approvazione dell’assemblea condominiale?

L’articolo 1122 del codice civile prevede che: “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Se l’installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio di un singolo condomino non comporta modifiche alle parti comuni, è possibile procedere anche senza l’approvazione dell’assemblea”.

L’assemblea non può quindi negare ad un condomino la possibilità di installare l’impianto sul tetto comune (per la produzione di energia a consumo personale), a meno che tale operazione non implichi modifiche all’edificio.

Se, al contrario, l’intervento comporta modifiche alle parti comuni, la maggioranza dell’assemblea può proporre alternative, imporre determinati limiti o negare la richiesta.

La legge tutela quindi l’interesse del singolo ma allo stesso tempo assicura che non venga compromessa l’estetica, il decoro architettonico, la sicurezza e la stabilità dell’edificio: non vi deve essere alcuna alterazione.

Fotovoltaico da balcone: permessi per un appartamento in affitto

Anche per installare un impianto fotovoltaico da balcone non ha bisogno di particolari permessi o autorizzazioni . È previsto, tuttavia, l’invio di due comunicazioni:

  • la comunicazione preventiva all’amministratore del condominio;
  • la Comunicazione Unica ARERA per impianti di potenza inferiore agli 800 W, allegata alla Delibera n. 315/2020/R/eel, che deve essere inviata al proprio distributore di zona.

Alcune fonti specializzate consigliano di richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per avere la completa garanzia di poter installare l’impianto, tuttavia la comunicazione scritta che preveda una installazione rispettosa di quanto su detto ed a patto che non vi siano vincoli e limitazioni dal punto di visto storico, architettonico e ambientale., è sufficiente e risolutiva nella maggior parte dei casi.

Come mai, a parte casi particolari come quelli citati in precedenza, non è necessario alcun permesso per poter installare un fotovoltaico da balcone? La risposta è semplice: fa parte dell’insieme di opere in regime di “edilizia libera”, per le quali non occorrono autorizzazioni, nell’elenco del DM 2 marzo 2018.