Superbonus 110%: tutto ciò che bisogna sapere

Firmati i provvedimenti del Mise sui requisiti tecnici e le asseverazioni obbligatorie per usufruire della maxi-detrazione.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha varato i due decreti che introducono altre novità sul superbonus del 110%.

Si attende ora che l’Agenzia delle Entrate renda noti i provvedimenti sui visti di conformità e sulla cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

I decreti:

  • Confermano i requisiti tecnici per accedere alla maxi-detrazione sui lavori di miglioramento energetico degli edifici;
  • Fissano i massimali di costo ed i controlli a campione;
  • Stabiliscono le regole sull’obbligo di asseverazione dei lavori;
  • Definiscono le modalità di trasmissione e del modulo da inviare agli organi competenti, tra cui Enea.

 

Quali lavori rientrano nell’Ecobonus 110%?

 

I lavori che è possibile effettuare sono di due tipi: quelli diretti e quelli indiretti.

  • I lavori diretti sono quelli sugli edifici, sulle parti comuni di edifici e sugli edifici unifamiliari, sono quelli per il miglioramento dell’isolamento termico delle superfici e quelli relativi alla sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti.
  • I lavori indiretti, invece, sono tutti quelli già presenti negli altri Ecobonus, così come quelli per l’installazione degli impianti fotovoltaici e quelli per l’installazione di sistemi di accumulo per gli impianti solari.

Per quel che riguarda i lavori indiretti, per ottenere le stesse condizioni dell’Ecobonus del 110%, devono essere svolti insieme a quelli diretti.

I provvedimenti includono anche alcune definizioni fondamentali:

  • parti comuni dell’edificio: quelle elencate nell’articolo 1117 del Codice civile, come tetti, muri e pilastri portanti, fondamenta, ecc. degli edifici dotati di più unità immobiliari. In questo modo, il Mise allarga il concetto di parte comune a tutti gli edifici che abbiano più unità anche se di un solo proprietario;
  • edificio unifamiliare con ingressi separati: il Mise, in base al decreto attuativo varato ieri, intende quello riferito a un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
  • autonomia funzionale: un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente se dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà o uso esclusivo e un accesso autonomo non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà.

I decreti chiariscono che le spese devono essere pagate con bonifico parlante sul quale, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare «il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

Per quanto riguarda la trasmittanza termica, il Mise stabilisce nuovi limiti che devono essere garantiti in caso di lavori su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. I limiti di trasmittanza non sono comprensivi dei ponti termici.

 

Chi può usufruire del Bonus 110%?

 

Innanzitutto va specificato come si parla di agevolazioni riguardanti lavori svolti entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari del Bonus del 110% sono:

  • persone fisiche;
  • condomini;
  • cooperative di abitazioni;
  • IACP – Istituti autonomi case popolari;
  • organizzazione di volontariato e tutte quelle non lucrative;
  • associazioni di promozione sociale.

Inoltre per ottenere la validità dei lavori è obbligatorio che gli stessi siano eseguiti utilizzando materiali conformi a quanto previsto nel decreto del Ministero dell’ambiente dell’11/10/2017. Tutti gli interventi devono inoltre assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche (o il raggiungimento di quella massima possibile).

Per attestare questo miglioramento è obbligatorio richiedere e presentare due Attestati di Prestazione Energetica (APE), uno precedente e uno successivo il termine dei lavori.

A questo proposito non vanno sottovalutate le responsabilità dei tecnici che eseguono i lavori e che hanno l’obbligo di certificare anche che le spese sostenute siano coerenti con gli interventi eseguiti per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

Fonte: La legge per tutti

 


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