La Mediazione in materia condominiale

La mediazione, a norma dell’art. 5 co. 1 del dlgs 28/2010, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, in materia condominiale è obbligatoria per poter far valere un diritto in giudizio. Si tratta di una condizione di procedibilità della causa nel merito.  

La causa intentata contro il condominio o contro un condomino dal condominio senza il previo tentativo mediazione è quindi improcedibile, sicché il giudice dispone il rinvio per procedere al tentativo di conciliazione.

La riforma del processo civile attuata con il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha modificato la materia stabilendo che qualora il condominio fosse chiamato in mediazione, l’amministratore può parteciparvi senza la previa autorizzazione da parte dell’assemblea.

La riforma consente altresì all’amministratore del condominio di attivare la mediazione senza la preventiva delibera assembleare. Chiaramente l’amministratore può e deve agire sempre nell’interesse del condominio sulla base del mandato generale conferitogli dall’assemblea.

L’assemblea interviene solo al temine della mediazione, per l’approvazione eventuale del verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore. L’assemblea è tenuta a deliberare in merito alla proposta di mediazione, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Nel caso in cui non si raggiunga la suddetta maggioranza, la proposta si intende non accettata. Se tuttavia l’assemblea non dovesse raggiungere il quorum costitutivo per poter validamente deliberare, l’amministratore potrebbe chiedere anche un ulteriore rinvio in sede di mediazione per provvedere a una ulteriore convocazione.


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