Dissenso dei condomini rispetto alle liti: come funziona?

L’art. 1132 c.c. intitolato “Dissenso dei condomini rispetto alle liti” così dispone:

“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.

La su citata norma contiene una delle misure più significative previste nella disciplina condominiale per la tutela del singolo condomino rispetto alle scelte della maggioranza, attribuendogli la facoltà di esprimere il proprio dissenso riguardo a una lite.

Si tratta di una dettagliata procedura, prevista dall’ordinamento giuridico, da seguire affinché il condomino dissenziente non subisca le conseguenze di una delibera non condivisa, permettendogli, qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, di separare la propria responsabilità, con i limiti più avanti precisati, dalle conseguenze dannose derivanti dalla soccombenza del Condominio.

Il dissenso di cui all’art. 1132 c.c. può essere manifestato solo in relazione a controversie che devono essere deliberate dall’assemblea, e che rientrano nelle attribuzioni della stessa.

Sono escluse pertanto quelle che rientrano nelle attribuzioni dell’amministratore (ad es. impugnazione di delibera assembleare) che non hanno necessità di delibera assembleare.

Sono escluse le controversie stragiudiziali; è anche esclusa la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che non è un giudizio contenzioso.

Nel caso di lite interna tra Condominio e singolo condomino non trova applicazione l’art 1132 c.c. in quanto trattasi di fattispecie diversa: la compagine condominiale si scinde in due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro.

Il dissenso deve essere comunicato, con atto recettizio, nel termine di trenta giorni dal momento in cui si ha notizia della delibera; il termine è posto a pena di decadenza, non può essere né sospeso né interrotto. Per i presenti si intende il giorno in cui l’assemblea ha deliberato la lite, per gli assenti, dalla data di ricezione del verbale di assemblea. Decorso tale termine di decadenza, il condomino non potrà più esercitare il proprio diritto di dissenso. L’atto va notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ma viene parificata la spedizione con raccomanda a.r. al dissenso espresso nel verbale dell’assemblea condominiale.

Gli effetti del dissenso sono limitati alle spese di giudizio con le differenze precisate nella norma:

  1. se il Condominio è soccombente rispetto alla lite (art. 1132, 2° comma): il condomino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l’esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza). Il condomino dissenziente ha altresì diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva.
  2. se il Condominio risulta vittorioso rispetto alla lite e il condomino dissenziente ne abbia tratto vantaggio (art. 1132, 3° comma): il condomino dissenziente – che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio – è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

In caso di soccombenza del Condominio in giudizio, il condomino dissenziente sarà tenuto al pari degli altri a pagare pro quota il c.d. “importo capitale” ossia la somma che, in accoglimento della domanda avversaria, l’Autorità Giudiziaria avrà posto a carico del Condominio.

La delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite stessa deliberata dall’assemblea, è affetta da nullità e pertanto è illegittima ed impugnabile, in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.

Fonte: Anaci Padova