Decreto Semplificazioni: Superbonus 110% con semplice CILA

È stato pubblicato in gazzetta il famoso Decreto Semplificazioni, il quale faciliterà l’esecuzione dei lavori attivati mediante il Superbonus 110% che, fino a poco tempo fa, era ostacolato dalle verifiche urbanistiche.

Il decreto Semplificazioni ha sbloccato l’impasse più evidente, che era quella dell’asseverazione dello stato di legittimità dei fabbricati.

In quest’ultima modifica, come dal nome del Decreto Legge (appunto Semplificazioni), viene prevista una disciplina speciale e semplificata per gli interventi che accedono al bonus 110%.

Per questi interventi (fatta esclusione per quelli con demolizione e ricostruzione) si risolve quello che è stato il problema che ne ha rallentato l’applicazione fino ad ora: l’accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia.

Gli interventi riferiti all’incentivo fiscale possono essere ricondotti alla manutenzione straordinaria, non riusultando più necessaria l’attestazione di stato legittimo e gli interventi previsti per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una CILA, cd. Comunicazione di inizio lavori asseverata.

Decadenza del beneficio: in quali casi?

Sono previsti anche i casi ‘tassativi’ nei quali il beneficio viene perso.

L’ art. 33 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 comma lettera c riporta testualmente: “Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Con la nuova versione del comma 13-ter il legislatore ha evidentemente voluto slegare i provvedimenti di natura fiscale da quelli edilizi, la norma infatti non prevede tra le ipotesi di decadenza, elencati in modo tassativo, gli abusi edilizi, prevedendo, inoltre, una deroga al principio stabilito dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’ultimo periodo del comma 13-ter prevede quella che in diritto di chiama “clausola di salvaguardia”, questo per evitare che si possa pensare che al via libera del bonus fiscale possa corrispondere anche una sanatoria per gli eventuali abusi presenti. Possibilità che, in realtà, non è minimamente contemplata nella normativa edilizia.

La presentazione di una CILA che rappresenta fedelmente l’intervento e lo stato dei luoghi, che indica la concessione edilizia o l’attestazione ante ’67, non comporterà alcun problema di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’amministrazione non può fare nulla contro la CILA (che non è un’istanza), ma può operare solo per sanzionare l’abuso individuato.

Nel caso di CILA presentata per accedere al superbonus 110% in cui non sia verificato lo stato legittimo (perché non più previsto), il tecnico comunale potrà sempre desumere e solo sanzionare eventuali abusi ricavabili dal confronto tra gli elaborati grafici allegati e l’ultimo titolo edilizio. 

Quali sono i vantaggi del nuovo Decreto Semplificazioni?

Da questo momento non saranno più necessarie lunghe attese per gli accessi agli atti e per confrontare la realtà con il progetto depositato in comune. Basterà presentare la CILA e le rispettive dichiarazioni: se venissero accertati degli abusi non si decadrà dal beneficio del bonus, bensì si rischierà solamente una sanzione.

Questo provvedimento darà senza dubbio uno slancio molto importante ai lavori.