Amministratore condominiale: durata del mandato, rinnovo e revoca

Quanto può durare il mandato di un amministratore condominiale ed ogni quanto si rinnova l’incarico? L’assemblea condominiale può revocarne il mandato?

Quale è la durata del mandato di un amministratore condominiale?

L’art 1129 del codice civile circa la durata dell’incarico dell’amministratore recita così: “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.

In base alla legislazione italiana, la durata del mandato di un amministratore condominiale è di un anno. Tuttavia, l’assemblea condominiale può deliberare di confermare l’amministratore per un periodo più lungo, fino a un massimo di tre anni.

Alla scadenza del primo anno, l’amministratore non è tenuto a mettere in discussione il suo mandato davanti all’assemblea, ma secondo lo stesso art. 1129 c.c.: “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio”. 

Revoca del mandato dell’amministratore: come funziona?

Deve essere sempre garantita ai condomini la possibilità di revocare l’amministratore anzitempo, anche prima della naturale scadenza annuale.

Se vi è giusta causa non sussiste in capo all’amministratore il diritto al compenso: in caso di revoca, l’amministratore conserva il diritto al compenso fino alla sua sostituzione. Successivamente – in caso di assenza di giusta causa di revoca – sussisterebbe la possibilità da parte dell’amministratore di richiedere il risarcimento del danno da mancato guadagno fino alla naturale scadenza del mandato.

In questo caso, l’amministratore che ritenga ingiustificata l’interruzione del rapporto e sostenga di aver da ciò subito un danno si può rivolgere all’autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento del danno, ma non ha diritto al compenso. 

Il rapporto tra le norme dei regolamenti condominiali contrattuali e le norme imperative

Può il regolamento di condominio contrattuale derogare alla norma dell’art. 1129 c.c. e prevedere un mandato di due anni con rinnovo automatico di due anni all’amministratore?

Le previsioni del regolamento di condominio non possono mai derogare alle norme imperative di legge e in particolare, a norma dell’art. 1138 co. 4 c.c.  “(…) in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137”.

Nel caso di specie il costruttore aveva previsto, di concerto con l’amministratore, un articolo all’interno del regolamento contrattuale in deroga alla durata legale dell’incarico dell’amministratore. L’incarico avrebbe dovuto avere durata biennale con rinnovo biennale, con la conseguenza che la revoca dopo un anno sarebbe stata considerata quale revoca anticipata e gli avrebbe dato diritto al compenso o quantomeno al risarcimento per l’anno successivo.

 La previsione del regolamento contrattuale menzionata è tuttavia priva di efficacia essendo contraria all’art. 1129 c.c., norma imperativa inderogabile ex art. 1138 co 4 c.c. e qualunque pretesa relativa al compenso o risarcitoria vantata da parte dell’amministratore revocato dopo un anno e sostituito risulterebbe priva di fondamento giuridico alcuno.


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